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BYLAWS

Articolo 1

(Costituzione e sede dell'associazione)


  1. E' costituita la "ASSOCIAZIONE PER LA STORIA ECONOMICA" degli storici economici italiani.

  2. L'associazione ha durata illimitata, e sede in Pisa, presso l'Istituto di Economia, Scuola Superiore Sant'Anna, in Piazza Martiri della Libertà n. 33.

Articolo 2

(Finalità dell'associazione)


  1. L'associazione è apartitica, aconfessionale e non ha fini di lucro.

  2. Essa ha lo scopo di promuovere lo studio e la ricerca nel campo della storia economica, anche richiamandosi all'insegnamento metodologico di Luigi Einaudi, con particolare riguardo al rapporto tra teoria e storia economica.
    Pertanto:favorisce la diffusione di lavori di storia economica di studiosi italiani e stranieri, anche tramite un accordo editoriale con la Rivista di Storia Economica fondata da Luigi Einaudi;
    promuove, anche mediante convegni, dibattiti, ricerche e pubblicazioni, lo studio della storia economica con particolare attenzione alla storia quantitativa, ai rapporti tra teoria e storia e alla storia economica comparata;
    promuove, anche mediante l'adesione a networks telematici nazionali ed internazionali, la circolazione degli scritti di associati e non associati;
    promuove lo studio e la ricerca della storia economica tra i giovani studiosi, anche favorendo le occasioni di incontro con ricercatori stranieri;
    può intraprendere ogni altra iniziativa e attività connessa alla ricerca, alla didattica e allo sviluppo della storia economica in Italia e all'estero.

  3. L'associazione può aderire a organismi, anche stranieri o internazionali, con finalità similari o collegate e può collaborare con essi.

Articolo 3

(Categorie di associati)


  1. Sono associati ordinari dell'Associazione, oltre i costituenti, su loro richiesta sostenuta da almeno un associato, le persone interessate ad aderire alle finalità dell'Associazione.

  2. Sono associati istituzionali (sostenitori) dell'Associazione enti pubblici e privati, imprese, fondazioni, associazioni che intendano contribuire alle finalità dell'Associazione. Gli associati istituzionali possono nominare fino a tre associati ordinari ciascuno.

  3. Sono associati onorari studiosi italiani e stranieri di storia economica, economia e discipline collegate che abbiano contribuito in modo significativo alla conoscenza dei fatti economici del passato, che vengono nominati dall'Assemblea. Gli associati onorari non sono tenuti al pagamento della quota associativa.

  4. L'ammissione degli associati ordinari, istituzionali e onorari è dichiarata dal consiglio direttivo. Sul diniego di ammissione si pronuncia, a voto segreto, l'assemblea, ove richiesto dall'interessato.

  5. L'adesione all'associazione è da considerarsi a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo. Fra gli aderenti all'Associazione esiste parità di diritti e di doveri. La disciplina del rapporto associativo e le modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo sono uniformi. E' esclusa espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Gli associati maggiori di età hanno diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione. Ogni Associato ha un voto.

  6. La quota o contributo associativo è intrasmissibile ed a fondo perduto. I versamenti non sono quindi rivalutabili, nè ripetibili in nessun caso. In caso di scioglimento dell'associazione, in caso di morte, di recesso o di esclusione dall'associazione non può pertanto darsi luogo al rimborso di quanto versato all'associazione a titolo di versamento al patrimonio sociale.Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi. Tali quote non possono essere trasmesse nè per successione a titolo particolare, nè per successione a titolo universale, nè per atto tra vivi, nè a causa di morte.


Articolo 4

(Diritti e doveri degli associati)


  1. Gli associati sono tenuti al pagamento di un contributo annuale in denaro ("quota associativa"), nella misura ed entro il termine fissati dal consiglio direttivo.

  2. I diritti inerenti alla qualità di associato si acquistano a seguito della comunicazione scritta, anche tramite posta elettronica, da parte del consiglio direttivo, dell'avvenuta ammissione.

  3. La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

  4. Il diritto di recesso può essere esercitato in qualsiasi momento, mediante dichiarazione scritta trasmessa al consiglio direttivo. Il recesso ha effetto immediato.

  5. La delibera di esclusione per morosità è adottata dal consiglio direttivo dopo aver diffidato l'associato almeno due volte per iscritto, a distanza di almeno un mese l'una dall'altra.

  6. La delibera di esclusione per gravi motivi diversi dalla morosità è adottata dall'assemblea, a voto segreto e a maggioranza degli associati presenti, su proposta del consiglio direttivo e previo parere del collegio dei probiviri, il quale deve previamente sentire l'associato ove questi ne faccia richiesta. La delibera di esclusione deve essere comunicata all'interessato con lettera raccomandata a.r. indirizzata al suo domicilio.

Articolo 5

(Organi dell'associazione)


  1. Sono organi dell'associazione:l'assemblea degli associati;
    il consiglio direttivo;
    il presidente;
    il collegio dei probiviri.

  2. Tutte le cariche associative sono gratuite, salvo il rimborso delle spese sostenute.

Articolo 6

(Assemblea)


  1. L'assemblea si riunisce almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per deliberare:le linee programmatiche che il consiglio direttivo dovrà seguire nello svolgimento della sua attività ;
    sulle questioni e le proposte formulate dal consiglio direttivo o da almeno venti associati;
    l'approvazione del bilancio preventivo e del rendiconto contabile economico-finanziario e relativa relazione illustrativa;
    l'elezione dei componenti del consiglio direttivo.L'assemblea è convocata dal consiglio direttivo, con avviso da inviarsi almeno otto giorni prima della riunione, mediante posta, anche elettronica.

  2. L'assemblea si riunisce altresì quando ne è fatta richiesta al consiglio direttivo da parte di almeno un quarto degli associati, purchè tale richiesta sia accompagnata dalla specifica indicazione degli argomenti da inserire nell'ordine del giorno.

  3. L'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti, salvo quanto previsto dal successivo comma 4.

  4. L'assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti.Per le deliberazioni di modifica dello statuto, di scioglimento e di esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti di membri di organi associativi, nonchè di esclusione dell'associato o di diniego di ammissione all'associazione, è necessario il voto favorevole della maggioranza che rappresenti almeno un quarto degli associati aventi diritto.

  5. Gli associati hanno diritto di intervenire all'assemblea e di votare purchè in regola con il pagamento della quota associativa.

  6. Non è ammesso il voto per delega.

  7. E' ammessa la possibilità che le assemblee si tengano con il sistema della videoconferenza o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e sia ad essi consentito di discutere e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti, esprimendo in forma palese il proprio voto nei casi in cui si proceda a votazione. Verificandosi questi presupposti, l'assemblea s'intende tenuta nel luogo ove si trova il Presidente dell'adunanza insieme al Segretario, i quali provvederanno a redigere e sottoscrivere il verbale della riunione, facendo menzione delle modalità con le quali è avvenuto il collegamento con i soci lontani e di come essi hanno espresso il voto.

  8. In occasione della riunione annuale dell'assemblea degli associati viene organizzata una giornata di studio. La sede della riunione annuale è individuata di volta in volta anche secondo criteri di rotazione geografica.

Articolo 7

(Consiglio direttivo)


  1. Il consiglio direttivo è formato da tre a sette membri eletti dall'assemblea tra gli associati, nonchè dai membri di diritto di cui appresso. L'incarico ha durata triennale e può essere rinnovato per altri due mandati consecutivi. Sono membri di diritto del consiglio direttivo il direttore e i condirettori editoriali della Rivista di Storia Economica.

  2. L'elezione dei componenti del consiglio direttivo ha luogo a scrutinio segreto.Le candidature vanno comunicate tramite e-mail al consiglio direttivo almeno dieci giorni prima della data dell'assemblea e vengono pubblicizzate sul sito Internet dell'associazione. Ciascun socio può indicare sulla scheda elettorale non più di un nome.

  3. Il consiglio direttivo procede all'elezione del presidente tra i suoi componenti; inoltre designa, anche al di fuori dei suoi componenti, il segretario e il tesoriere. Questi ultimi, se non componenti del consiglio direttivo, sono invitati alle sue riunioni.

  4. Il consiglio direttivo dà attuazione alle linee programmatiche approvate dall'assemblea, predispone il bilancio preventivo e il rendiconto contabile-finanziario e la relativa relazione illustrativa, delibera sull'ammissione di nuovi associati ordinari o istituzionali e sulla nomina degli associati onorari, procede all'esclusione degli associati morosi e per gravi motivi, propone l'ammissione di nuovi associati e l'esclusione degli associati per gravi motivi, determina l'ammontare della quota associativa ed esercita ogni altro compito necessario per il funzionamento dell'associazione.

  5. Il presidente convoca il consiglio direttivo quando lo ritenga necessario e in ogni caso su richiesta di almeno tre consiglieri. Ne fissa l'ordine del giorno.

  6. Per la validità delle deliberazioni del consiglio direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri. Il consiglio delibera con il voto favorevole della maggioranza dei componenti presenti alla riunione. In caso di parità prevale il voto del Presidente o, in sua assenza, del Consigliere più anziano.

  7. Il consiglio può riunirsi anche in luogo diverso dalla sede dell'associazione ed anche mediante videoconferenza, audio-conferenza o altri strumenti telematici.

  8. L'assenza ingiustificata di un componente da due sedute consecutive del consiglio direttivo ne comporta la decadenza, che viene dichiarata dal consiglio stesso nella prima seduta successiva.

  9. Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più consiglieri, gli altri provvedono, con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica, a sostituirli fino alla riunione della successiva assemblea. Il consigliere nominato dall'assemblea resta in carica fino alla scadenza del mandato del componente sostituito.

Articolo 8

(Presidente)


  1. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione e presiede l'assemblea.

  2. Il presidente dura in carica tre anni ed è rinnovabile per un solo mandato.

  3. In caso di suo impedimento temporaneo, le funzioni del presidente sono esercitate dal più anziano membro del Consiglio Direttivo.

Articolo 9

(Segretario)


  1. Il Segretario collabora con il Presidente e cura l'attuazione delle delibere dell'assemblea e del consiglio direttivo.

Articolo 10

(Tesoriere)


  1. Il tesoriere, nell'ambito delle mansioni affidategli dal consiglio direttivo, provvede alla riscossione delle quote e all'amministrazione del patrimonio dell'associazione e sottopone al consiglio gli schemi di bilancio preventivo e di rendiconto consuntivo.

  2. Le cariche di Segretario e Tesoriere possono essere ricoperte dalla medesima persona.

Articolo 11

(Patrimonio)


  1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito :dalle quote di iscrizione e quote associative annuali;
    da contributi e donazioni di associati o di terzi.
    da eventuali cessioni di diritti su opere intellettuali di proprietà dell'Associazione;
    dai redditi derivanti dal proprio patrimonio;
    dalla somma degli avanzi di esercizio e dalle riserve.

  2. L'associazione può munirsi di un proprio logo identificativo, e provvedere alla registrazione dello stesso come marchio. Il consiglio direttivo può consentire l'utilizzo del logo compatibilmente con le finalità dell'associazione.

Articolo 12

(Collegio dei probiviri)


  1. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre associati eletti dall'assemblea, con le stesse modalità di cui al comma 2 dell'articolo 7.

  2. I Probiviri restano in carica tre anni e possono essere rieletti una sola volta.

  3. Il Collegio procede, secondo equità e senza particolari formalità procedurali, al tentativo di conciliazione su eventuali reclami degli associati avverso le deliberazioni di organi dell'associazione e sulle controversie riguardanti l'associazione che uno o più associati sottopongano al suo esame.

  4. Il Collegio esprime altresì il proprio parere sulle proposte di esclusione per gravi motivi sottoposte dal Consiglio Direttivo all'assemblea ai sensi dell'art. 4 comma 6.

Articolo 13

(Esercizio finanziario)

  1. L'esercizio finanziario inizia il giorno 1 gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

  2. Ogni anno il Consiglio Direttivo predispone il rendiconto contabile economico-finanziario dal quale devono risultare con chiarezza e precisione le entrate suddivise per voci analitiche, i beni, i contributi, i lasciti ricevuti, le spese e gli oneri sostenuti suddivisi per voci analitiche.Il rendiconto contabile deve essere accompagnato da una relazione illustrativa predisposta dal Consiglio Direttivo. Entrambi i documenti devono essere sottoposti all'approvazione dell'Assemblea entro e non oltre quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il rendiconto e la relazione devono essere depositati presso la sede sociale nei quindici giorni precedenti la data fissata per la loro approvazione, a disposizione di tutti i soci.

  3. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonchè fondi, riserve e capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge, ed è fatto obbligo di impiegare gli utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 14

(Scioglimento)

  1. Lo scioglimento è deliberato dall'Assemblea con il quorum previsto dall'art. 6 comma 4.

  2. Nel caso di impossibilità di funzionamento o di continuata inattività dell'assemblea, lo scioglimento è dichiarato con deliberazione del Consiglio Direttivo che accerta il verificarsi di tale situazione.

  3. In caso di scioglimento il patrimonio dell'Associazione sarà devoluto a un'istituzione avente finalità di ricerca nel campo della storia economica, che verrà individuata contestualmente alla deliberazione di scioglimento dall'Assemblea o, nell'ipotesi prevista nel comma precedente, dal Consiglio Direttivo, e comunque nel rispetto di quanto previsto nell'art.148 comma 8 lettera b) del D.P.R. 917/86.

Articolo 15

(Norma transitoria)

  1. In sede di prima applicazione il Consiglio Direttivo è eletto dagli associati costituenti, nell'atto costitutivo dell'Associazione.

  2. Gli associati costituenti provvederanno alla dichiarazione di ammissione di nuovi associati e alla riscossione della quota associativa, fissata per il primo esercizio in euro 50,00 (cinquanta e centesimi zero) per gli associati ordinari, ridotti ad euro 25,00 (venticinque e centesimi zero) per quelli di età inferiore ai 32 anni e in almeno euro 2.000,00 (duemila e centesimi zero) per gli associati istituzionali.

  3. La prima assemblea dell'associazione per la nomina degli organi sociali verrà convocata dal Consiglio Direttivo entro il 30 giugno 2016.

  4. Ai primi adempimenti successivi e conseguenti alla costituzione, ivi compresa la richiesta del codice fiscale, provvederà il Tesoriere del Consiglio Direttivo.

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